Regione Campania

Coronavirus. Ordinanza n.13, De Luca: “Divieto di frequentare parchi urbani e ville comunali”

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Il Presidente Vincenzo De Luca, con propria ordinanza – visto il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 – ha disposto con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, quanto segue:

1)  E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari

2) E’ fatto divieto di frequentare parchi urbani e ville comunali. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso.

3)  Resta fermo il divieto di utilizzo degli impianti sportivi di qualsiasi genere, con la sola esclusione di quelli dedicati a sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano

4) E’ responsabilità dei Comuni e dei Piani Sociali di Zona garantire l’assistenza ai singoli cittadini indigenti e/o soli. Restano consentite, fermo l’obbligo di adozione di tutte le misure precauzionali, le attività degli enti del terzo settore che si occupano di assistenza agli indigenti e le attività di volontariato che prevedono
l’aiuto alimentare e farmaceutico.

5) Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020;

6) I supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità—che restano aperti – sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI.

7) Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad es., bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite* dal DPCM 11 marzo 2020, come integrato dalle presenti disposizioni, ed hanno l’obbligo di sospensione immediata delle attività vietate, quali bar, video-giochi, scommesse.

IL  MANCATO  RISPETTO degli obblighi di cut al presente provvedimento é punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.

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Chiarimento n.2 del 12 marzo 2020

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Chiarimento n. 3  del 12 marzo 2020

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