Coronavirus, quali conseguenze per chi non rispetta le regole
Cosa si rischia non osservando le norme adottate per prevenire e contrastare la diffusione del Covid-19
Coronavirus, fenomeno ed argine
Mentre il Covid-19 (c.d. Coronavirus) si propaga sempre più velocemente in tutto il Paese coinvolgendo un numero crescente di persone (sono 42.681 al momento i contagiati in Italia), il Governo tenta di arginare il fenomeno con un copioso numero di disposizioni che, in rapida successione, introducono misure urgenti e straordinarie che limitano in maniera significativa gli spostamenti e lo svolgimento di tante attività. Al fine di garantirne il rispetto, sono previsti rinvii a norme già esistenti che sanzionano in maniera anche molto forte coloro che non si adeguano. Diverse, infatti, sono le disposizioni penali chiamate a presidiare e a sostenere il rispetto delle regole stabilite.
Autocertificazioni, no a dichiarazioni false o motivazioni non valide
Tra le tante disposizioni introdotte per contrastare la rapida diffusione del virus vi sono quelle relative alle limitazioni degli spostamenti. A tal proposito i cittadini – come molti sapranno – sono tenuti a compilare e a consegnare, su richiesta delle autorità competenti, i modelli di autocertificazione nei quali riportare le motivazioni dei propri spostamenti. In caso di indisponibilità, il modello verrà fornito direttamente dalle forze di polizia.
La compilazione del predetto modello, sotto la propria responsabilità, implica la dichiarazione di:
1. essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale (così come disciplinato dai vari provvedimenti all’uopo adottati);
2. di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 (così come da D.P.C.M. dell’8 marzo 2020);
3. di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (ex art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
4. luoghi di spostamento (partenza e destinazione);
5. che lo spostamento è determinato da:
• comprovate esigenze lavorative;
• assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);
• situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo2020);
• motivi di salute.
Coronavirus, conseguenze in caso di inottemperanza delle disposizioni
Le conseguenze nel caso in cui non si ottemperi alle disposizioni indicate possono essere anche molto gravi. Ciò nonostante, il trend di coloro che non le osservano tende ad aumentare giorno dopo giorno. E i numeri, a tal proposito, sono significativi. Secondo i dati forniti il 21 marzo c.a. dal Viminale, sono 1.427.011 le persone controllate dall’11 al 19 marzo di cui ben 61.085 quelle denunciate ex articolo 650 c.p. (per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) e 1.340 le denunce ex articolo 495 c.p. (per “falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui”).
Ma cosa prevedono le norme in questione?
In particolare, in forza dell’art. 3 comma 4 del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge 5 marzo 2020 n. 13) si prevede che: “salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale”.E ancora: “Salva l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1 a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto”. A sua volta il richiamato art. 650 del c.p. prevede che: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”.
Si tratta, dunque, di un vero e proprio reato, appartenente al gruppo delle contravvenzioni (da non confondere con gli illeciti amministrativi sanzionati con multe come nel caso ad esempio delle infrazioni al Codice della Strada). Questo significa che il trasgressore, a seguito della trasmissione da parte delle forze dell’ordine alle competenti Procure della Repubblica dei relativi atti attestanti la violazione, sarà sottoposto a procedimento penale, con tutte le possibili connesse conseguenze già menzionate e, cosa non trascurabile, con annotazione – nel caso in cui la pena diventi definitiva – sulla propria fedina.
A tal proposito, sono state da più parti evidenziati alcuni limiti di tale previsione normativa legati essenzialmente alla scarsa forza deterrente delle pene previste (“arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro”) e destinate presumibilmente ad essere anche oggetto di eventuale sospensione condizionale al termine del procedimento (che però segna ugualmente la propria fedina) e, in alternativa, alla possibilità che la stessa venga, di fatto, significativamente depotenziata mediante il ricorso all’oblazione che, quale causa di estinzione del reato, consente la conversione dell’illecito penale in illecito amministrativo mediante il pagamento di una somma di denaro da parte del contravventore.
Preme sottolineare che l’articolo in questione opera, come disciplinato nell’incipit dell’articolo 3 comma 4 del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, solo nel caso in cui “il fatto non costituisca più grave reato…”. Dalla citata clausola generale ne deriva che le condotte non rispettose dei dettati normativi potrebbero integrare fattispecie di reato ben più gravi di quelle di cui all’art. 650 c.p. tra cui, ad esempio, i reati di epidemia dolosa ed epidemia colposa (di cui agli artt. 438 e 452 c.p.) con pene significativamente più alte a seconda della gravità (fino all’ergastolo nel caso di cagionata epidemia).
Da richiamare, inoltre, la già citata disposizione normativa di cui all’art. 495 c.p. (“falsa attestazione o dichiarazione”) la quale stabilisce che “chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni”.
Nonostante le disposizioni menzionate, non è da escludere che altri provvedimenti possano essere presi da parte del Governo nei prossimi giorni per far fronte all’emergenza in atto.
Avv. Danilo Parente
STUDIO LEGALE ALLOCCA
VIA ANNUNZIATA , 49 – SOMMA VESUVIANA (NA) – TEL/FAX 081 362 95 78
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