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Decreto legge Covid: possibilità di riaprire lavoro, sport e vita

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E’ un cantiere ancora aperto il decreto legge Covid atteso nel pomeriggio in Consiglio dei ministri: si lavora ancora al meccanismo che potrebbe consentire un margine per le aperture intorno al 20 aprile per le Regioni che abbiano dati di contagi particolarmente bassi. A quanto si apprende da fonti di governo, la norma è al centro di un confronto molto acceso tra i ministri e diverse ipotesi sul funzionamento del meccanismo sarebbero state fatte e già stralciate.

Dunque l’esito finale del lavoro in corso si conoscerà probabilmente solo a ridosso del Cdm. Non dovrebbe esserci un automatismo per gli allentamenti, che potrebbero riguardare attività come bar e ristoranti che potrebbero tornare ad aprire a pranzo. E il decreto dovrebbe escludere per tutto il mese la zona gialla.

Ma il centrodestra spinge per un meccanismo di revisione delle misure non aleatorio, che dia concretezza alla possibilità di riaprire (“lavoro, sport, vita”, dice la Lega). Mentre i ministri di Leu, Pd e M5s sarebbero schierati per una linea di massima prudenza, senza “illudere” i cittadini con ipotesi che poi in concreto sarebbero i dati stessi del contagio a smontare. “Vedremo come finirà, bisogna sempre passare dal Cdm”, dice un ministro “rigorista” non escludendo che la norma per le aperture salti. Più fonti confermano che il confronto è ancora apertissimo tra i ministri e non si è trovata una mediazione, in attesa della sintesi che farà il premier Draghi.

Prima sintesi bozza nuovo DL Covid-19

  • Le nuove misure anti Covid-19, come le regole sugli spostamenti, saranno in vigore dal 7 al 30 aprile;
  • Stop alla zona gialla in Italia fino al 30 aprile, anche se possono essere possibili deroghe. La bozza stabilisce infatti che, dal 7 aprile al 30 aprile, nelle Regioni in zona gialla “si applicano le misure stabilite per la zona arancione”. Comunque, “in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga” e “possono essere modificate le misure stabilite”. E ancora, per lo stesso periodo, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile;
  • Dal 7 aprile al 30 aprile, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, cioè la prima media. La misura non può essere derogata da provvedimenti dei presidenti delle Regioni. Nella zona rossa, stabilisce ancora il provvedimento, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado “si svolgono esclusivamente in modalità a distanza”. Nelle zone gialla e arancione, invece, le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle stesse zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, “affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50%, e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”. Infine, il provvedimento prevede che sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
  • La punibilità dei medici e infermieri, o chiunque altro somministri il vaccino anti Covid-19, è esclusa “quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione”. Nel dettaglio, la norma interviene sugli articoli 589 e 590, cioè l’omicidio colposo e lesioni personali colpose;
  • Arriva l’obbligo vaccinale anti Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. La vaccinazione non è obbligatoria o può essere omessa o differita – specifica ancora il provvedimento – solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale.

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