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Lettera aperta al Ministro della Salute

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Invito a dar seguito a quanto disposto dall’art. 33bis (approvazione dell’articolo 33 bis nella legge di Conversione del decreto legge “Agosto” DL 104/2020) IN QUANTO TRATTASI DI UN passaggio importante ed indispensabile nel definire l’attività degli educatori professionali socio-pedagogici e, soprattutto, per garantire concretamente l’integrazione socio sanitaria”.

Egregio Ministro,

è di recente emanazione un parere espresso dal Ministero della Sanità nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica intentato da un Ordine Regionale Tsrm e delle professioni sanitarie territoriale nei confronti di un’Ipab , rea di aver bandito un concorso per educatore professionale sociopedagogico.

Come tutti sanno, nonostante gli strepiti di tanti soloni, sono diversi gli enti sanitari che continuano a bandire concorsi per educatore professionale sociopedagogico, evidentemente sulla base di due considerazioni:

  • In primo luogo, non ovunque gli educatori professionali sociosanitari sono in grado di rispondere al bisogno di educatori nei servizi perché ci sono province e regioni in cui in albo sono presenti poche decine di professionisti.
  • In secondo luogo, evidentemente, che anche in sanità c’è chi ritiene che la funzione educativa non debba essere svolta da personale formato con le categorie e l’approccio della diagnosi e della terapia ma sul approccio della personalizzazione dell’intervento educativo.

Ad esempio, mettendo a confronto il numero di crediti di materie sanitarie e pedagogiche degli educatori sociosanitari e degli educatori sociopedagogici di una università del sud e una del nord, si rende evidente che la formazione Snt2 per educatori sociosanitari prevede un risibile contenuto di materie pedagogiche. Diversi neuropsichiatri e direttori di Sert si sono posti il problema di una formazione di educatori senza pedagogia, che appare un paradosso a loro medici come appare tale a noi pedagogisti.

Ma torniamo al ricorso. Un Tsrm territoriale ha intentato to un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro un’azienda sociosanitaria volto ad ottenere l’annullamento e la sospensione dell’efficacia di un concorso per educatore professionale aperto a laureati in scienze dell’educazione. Il Tsrm riteneva che questo concorso violasse l’articolo 1, c.596 della L. 205/2017 che attribuisce la denominazione di “educatore professionale” agli educatori professionali sociopedagogici (art. 1, c. 594) e agli educatori professionale sociosanitari (art. 1, c. 596). Il ricorso, inoltre, si fondava sull’idea che il mansionario sarebbe stato piuttosto relativo all’educatore professionale sociosanitario che dell’educatore professionale sociopedagogico.

Il parere del Ministero della Sanità attraverso la direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale non si presta ad interpretazioni. Seguendo un’interpretazione che ha precedenti nella stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Ministero spiega che le professioni di educatore professionale sono due professioni diverse.

Da un lato c’è “l’educatore professionale socio-sanitario che è una professione sanitaria, le cui competenze sono definite” dal Dm 520/98. Dall’altro lato, per quanto concerne i laureati in scienze dell’educazione, “diverse sono invece le competenze dell’educatore socio pedagogico, riguardando tale figura profili prettamente educativi e non sanitari “.

Chiarito che si tratta di due professioni diverse e non di due articolazioni del medesimo profilo, il Ministero spiega che non sono ammesse, per consolidata giurisprudenza, interpretazioni estensive dei bandi, che vanno letti esattamente per quanto vi è scritto e non in maniera estensiva. Pertanto, se il bando prevede per l’accesso un profilo di educatore professionale, non si può intendere che anche l’altro profilo di educatore professionale debba essere previsto. Il Ministero, infatti, evidenzia come “non può farsi luogo ad applicazione estensiva delle sue previsioni e consentire la partecipazione anche all’altra categorie unicamente sulla base della supposta sovrapposizione del mansionario delle due categorie professionali; cioè senza una equipollenza anche formale dei due titoli”.

Una volta evidenziato i due educatori sono due profili diversi, e che in assenza di equipollenze ed equivalenze non è ammissibile, intendere un bando rivolto ad un profilo aperto anche all’altro, il Ministero evidenzia che legittimamente una azienda sociosanitaria può assumere educatori sociopedagogici se li ritiene utili alla funzione che sta mettendo in campo.

Il Ministero infatti argomenta che “legittimamente la Azienda consortile, nell’esercizio della sua discrezionalità, poteva, in sede di predisposizione della lex speialis, limitare la partecipazione agli appartenenti ad una sola delle due categorie, facendo leva sul diverso titolo posseduto”. Questo passaggio è molto importante, perché secondo alcun che pontificano al Tsrm l’educatore socio- – pedagogico non può operare in sanità, e se potesse, sarebbe in subordine all’educatore professionale sociosanitario. Il Ministero sconfessa apertamente questa versione, chiarendo che una azienda sanitaria può decidere se assumere educatori professionali socio – pedagogici, infermieri, assistenti sociali, geologi o educatori professionali sociosanitari secondo le norme che regolano la sua autonomia gestionale.

Pertanto, in merito al ricorso, che voleva l’annullamento e la sospensione dell’efficacia del concorso la direzione generale del Ministero cui è stato chiesto il parere dice chiaramente che a suo avviso il ricorso del Tsrm “non possa essere accolto”.

RESTA INSOLUTO LA PRECISA DEFINIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DELL’EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO PEDAGOGICO A CUI L’ART. 33BIS DAVA UNA PRECISA RISPOSTA E CHE E’ ANCORA IN ATTESA DELLA SUA PREZIOSA FIRMA.

Quali considerazioni è possibile trarre da questa presa di posizione?

Innanzitutto, è evidente che il parere fin qui descritto del Ministero della Salute dovrebbe determinare un alleggerimento importante per tutti coloro (dirigenti e amministratori delle Asl) che ritengono utile assumere alle dipendenze della struttura educatori professionali socio – pedagogici e pedagogisti. Costoro possono prendere atto che il trambusto che viene dall’Ordine Tsrm non trova eco nella sede del Ministero della Salute sul Lungotevere.

Va però rilevato che finché resta privo di attuazione l’articolo 33bis del DL 104/2020 che prevedeva la definizione con decreto ministeriale del profilo professionale dell’educatore professionale socio – pedagogico in sanità continueranno a fiorire ricorsi che appesantiscono il già gravoso lavoro della giustizia amministrativa di questo Paese. Ciò potrebbe anche starci bene, in quanto già sono diverse le pronunce del Consiglio di Stato che propendono per la presenza degli educatori socio – pedagogici in sanità. Il punto però non è chi vincerà questa battaglia e se ne resterà soltanto uno come in “Highlander”.

Il punto è che chi lavora nei servizi e chi li organizza (dirigenti e amministratori) ha bisogno della tranquillità che è dovuta a coloro che esercitano il delicato mestiere della professione di aiuto. Le continue scorribande che da qualche decennio cercano di buttare fuori una professione che da sempre opera nei servizi educativi, sociali e sociosanitari non giovano alla tranquillità degli operatori e non consentono di operare nei confronti delle persone per le quali lavoriamo in modo da esprimere la qualità che siamo chiamati ad esprimere. L’occasione per mettere fine a questa guerra cui siamo stati sottoposti è l’emanazione da parte del Ministro della Sanità di un decreto che definisce con chiarezza compiti educativi del profilo professionale educativo.

Quella del Dl 104/2020 è una precisa prescrizione di legge, ma ad oggi il decreto prescritto risulta non pervenuto e ci aspettiamo che il Ministro attui questa delega nel più breve tempo possibile.

Le chiediamo quindi con urgenza di mettere fine a questa GUERRA TRA POVERI, e di mettere pace sotto gli ulivi come ha scritto in un suo articolo Saverio Proia su quotidiamìnosanità.it

Il Presidente Nazionale APEI


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