Territorio

Coronavirus, chiuso il Comune di Lauro (zona rossa) nell’avellinese

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Lauro (AV), 06 apr. – Lauro è zona rossa fino al prossimo 10 Aprile. Lo ha deciso l’unità di crisi della Regione Campana in seguito alla positività di ben otto elementi della stessa famiglia proprietaria della nota salumeria Castaldo. Sarebbero almeno 200 le persone interessate dal contagio.

E’ stato il primo a cittadino Antonio Bossone a sollecitare l’intervento dell’unità di crisi chiedendo la zona rossa.  Con ordinanza apposita giunta in nottata il presidente della Campania ha stabilito: 

1.Con decorrenza immediata e fino al 10 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, e salvo rinnovo ove necessario, con riferimento al territorio del Comune di Lauro (AV) sono adottate le seguenti misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale.
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
2. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM
11 marzo 2020, 22 marzo e 1 aprile 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
3. Nel territorio comunale oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente.

4. La ASL competente assicura il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando priorità alla popolazione del Comune oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri Comuni.
5. Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia.

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