Coronavirus, De Luca nuova ordinanza: Rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania
“Esprimo il mio vivo apprezzamento per la tempestività e l’importanza della decisione assunta dal Governo, ed esplicitata dal decreto congiunto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno, per il blocco di tutte le partenze da Nord a Sud. Questo ci aiuterà a combattere meglio la diffusione del contagio”.
Cosi in una nota stampa il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.
“Ricordo – prosegue – tuttavia che rimane aperto un problema che a mio parere va affrontato con altrettanta tempestività e determinazione: il controllo del territorio, per il quale le forze in campo sono insufficienti. Da questo punto di vista ritengo assolutamente necessario impegnarsi in un grande sforzo collettivo, rivolto all’obiettivo essenziale e prioritario di contenere il contagio. Occorre un piano di mobilitazione mirato delle forze di polizia ma anche di tutte le Forze Armate, coerente con l’obiettivo, al netto delle attività di prevenzione antiterrorismo” – conclude.
Ordinanza n. 20 del 22 marzo 2020
Fermo restando quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, con decorrenza dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo:
– di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
2. Le disposizioni dell’ordinanza n. 8 dell’8 marzo 2020 in ordine all’obbligo, per i concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio regionale sono confermate ed estese al rientro da tutte le regioni d’Italia e dall’estero.
3. A tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, è fatto obbligo di:
– sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
– compilare l’autocertificazione, secondo il format diramato dal Ministero dell’interno e diffusamente in uso su tutto il territorio nazionale.
4. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 3, d’intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è fatto obbligo di assicurare l’organizzazione di singole postazioni di verifica per l’identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea e i successivi adempimenti per i casi sospetti alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza.
5. A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al punto 1. Del presente provvedimento all’utenza.
6. Per quanto non incompatibili con il presente provvedimento, sono confermate le disposizioni di cui alle Ordinanze n.8/2020 e n.9/2020.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e’ punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.
8. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art.3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.
La presente ordinanza è altresì notificata ai Comuni, ai Prefetti della Regione, a RFI ed e’ trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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