Da lunedì teatri, cinema e musei al 100%, stadi al 75% e discoteche al 50%. Dal 15 obbligo Green pass senza deroghe
Giovedì 7 ottobre il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce nuove regole per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, che saranno in vigore a partire da lunedì 11 ottobre.
In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita tornerà al 100% di quella massima autorizzata, sia all’aperto che al chiuso.
Per quanto riguarda le strutture museali, è stata eliminata la prescrizione riguardante la distanza interpersonale di un metro tra i visitatori.
Sul fronte delle competizioni sportive, la capienza consentita non potrà essere superiore al 75% di quella massima autorizzata per gli impianti all’aperto e al 60% per gli impianti al chiuso.
Novità importante, infine, per quanto riguarda sale da ballo, discoteche e locali assimilati: potranno riaprire, dopo un lunghissimo stop, ma la capienza non potrà essere superiore rispettivamente al 75% (se all’aperto) e al 50% (se al chiuso) di quella massima autorizzata per quello specifico locale. Nei locali al chiuso, inoltre, dovrà essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.
L’accesso a tutti questi luoghi culturali, sportivi e ricreativi è comunque consentito esclusivamente alle persone munite di una delle certificazioni verdi Covid-19 (cioè di green pass). In caso di violazione delle regole su capienza e green pass, la chiusura dell’impianto o del locale si applica a partire dalla seconda violazione accertata.
Dal 15 ottobre i dipendenti della Pa e qualunque altro soggetto che entri in un ufficio pubblico, tranne gli utenti, dovranno essere muniti di green pass. Lo prevedono le schede sulle linee guida Funzione pubblica-Salute sui meccanismi di controllo del green pass, diffuse da Palazzo Vidoni.
“Non sono consentite deroghe” all’obbligo, da cui “sono esclusi soltanto gli esenti dalla campagna vaccinale” con idonea certificazione medica. Quindi – si apprende, secondo il testo che ha avuto l’ok della Conferenza unificata – non è consentito ai lavoratori senza green pass essere adibiti allo smartworking in sostituzione del lavoro in presenza.
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