Economia

Dopo Eni gas e Luce il Garante per la privacy sanziona TIM

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di Federica De Stefani, avvocato e responsabile Aidr Regione Lombardia

Dopo il primo provvedimento del Garante per la privacy per violazione del Regolamento Europeo 2016/679, emesso nei confronti di Eni Gas e Luce, arriva un nuovo provvedimento sanzionatorio, questa volta nei  confronti di Tim per un importo di 27,8 milioni di euro.

Le violazioni contestate riguardano la ricezione di chiamate  promozionali, quindi con finalità di marketing, effettuate in mancanza di un valido consenso da parte dell’utente o addirittura nonostante  l’utenza fosse iscritta nel Registro pubblico delle opposizioni. In  alcuni casi, addirittura, le persone contattate avevano espressamente manifestato alla società la propria volontà di non essere contattate per finalità di marketing.

La violazione avrebbe interessato alcuni milioni di persone  nell’intervallo temporale tra il gennaio 2017 e l’inizio del 2019.

La società non avrebbe neppure dimostrato di conoscere alcuni aspetti  fondamentali relativi ai trattamenti dei dati personali effettuati dalle società (call center) incaricate da TIM di effettuare le  attività di marketing contravvenendo in questo modo al generale  principio di accountability introdotto dalla normativa in tema di  protezione dei dati personali.

Sono risultati non in linea con le disposizioni del Regolamento  Europeo 2016/679 anche la gestione di alcune app destinate alla  clientela, applicazioni per le quali non sono state fornite  informazioni trasparenti circa il trattamento dei dati e non sono  state rispettate le disposizioni normative in tema di acquisizione del  consenso, nonché la gestione dei data breach e l’implementazione dei  sistemi che trattano dati personali.

L’Autorità, oltre alla sanzione amministrativa, ha imposto alla  società diverse misure correttive che tendono al corretto trattamento  dei dati degli utenti. In particolare, tra le altre, non potranno  essere più utilizzati i dati di coloro che avevano espressamente  dichiarato di non voler ricevere comunicazioni con finalità di  marketing, i dati acquisiti attraverso alcune app non potranno essere  utilizzati per finalità diverse da quella dell’erogazione del  servizio, salvo l’espresso consenso dell’interessato, dovranno essere  controllate e aggiornate le c.d. “black list”.

Il pagamento della maxi sanzione dovrà essere effettuato nel termine  di 30 giorni, mentre le misure e le implementazioni richieste dal Garante per la privacy dovranno essere introdotte e comunicate  all’Autorità in tempi stabiliti.


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