EAV – sentenza storica della Cassazione: l’ipotesi eventuale di interposizione di manodopera non può obbligare la società “in house” all’assunzione
La Sez. Lavoro della S.C. di Cassazione con ordinanza n. 3768 del 7.2.22, in accoglimento del ricorso proposto
dall’Ente Autonomo Volturno, difeso dal Prof. Avv. Marcello D’Aponte, modificando la decisione della Corte di Appello di Napoli – che aveva dichiarato il rapporto di lavoro della lavoratrice di una società appaltatrice
dei servizi di pulizia dell’Eav imputabile a quest’ultima, a causa dell’interposizione vietata della prima
(interposta) alla seconda (interponente), ritenuta vera datrice di lavoro – ha affermato che le garanzie dei dipendenti contro l’interposizione vietata di
lavoro non si applicano ai contratti di appalto delle P.A., tra cui in questo caso l’Eav (in quanto società in house
della regione Campania) in considerazione dell’obbligo per queste di assumere personale dipendente unicamente mediante pubblico concorso e che
tale obbligo è stato dalla legge esteso anche alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali.
“Siamo molto soddisfatti perché in questo modo si combatte un cattivo costume politico del passato di scorciatoie clientelari per assunzioni in
aziende partecipate senza regolare concorso”– dichiara il Presidente De Gregorio – “perché sancendo il principio dell’obbligo di concorso pubblico, in qualsiasi caso e anche quale conseguenza di
eventuali misure sanzionatorie, viene stabilito il principio che nessuna vicenda possa influenzare negativamente la funzionalità delle aziende partecipate e, nello specifico, del servizio di trasporto pubblico locale,
in quanto l’unica modalità di accesso del personale alle stesse è e resta quello della selezione pubblica”.
D’altra parte, ha poi proseguito il Presidente De Gregorio, “alcuna interposizione di mano d’opera si è mai realizzata in favore dell’Eav essendo le modalità e condizioni
operative di svolgimento del rapporto palesemente di esclusiva pertinenza dell’appaltatore ed essendo inoltre come di consueto in questi casi, all’EAV
del tutto ignote condizioni, clausole e modalità assuntive dei ricorrenti da parte del proprio datore di lavoro, di
modo che una diversa soluzione avrebbe unicamente finito con il danneggiare la pubblica amministrazione, piuttosto che favorire il personale
interessato”. Infine, prosegue De Gregorio, in questo modo “si combatte un cattivo costume politico del passato di scorciatoie
per assunzioni in aziende partecipate senza regolare concorso”.
Il difensore dell’Ente Autonomo Volturno, Prof. Avv. Marcello D’Aponte, ha dichiarato che con questa sentenza viene
sancito il principio che alle pubbliche amministrazioni, “devono certamente equipararsi anche le società partecipate in forma integrale da parte di enti pubblici, come nel caso di
specie, altrimenti il risultato sarebbe quello di operare una violazione delle disposizioni degli artt. 35 e 36 del d.
lgs. n. 165/2001 in ordine alle modalità di assunzione, che in nessun caso prevedono la costituzione di un rapporto di lavoro, nemmeno a seguito
di ordine giudiziale” e tale importante principio consentirà di “evitare abusi come assunzioni fittizie a carico delle partecipate pubbliche mascherate attraverso appalti che possano poi dare luogo a illegittime rivendicazioni nei confronti delle
aziende partecipate pubbliche incidendo sui loro bilanci e sulla qualità complessiva del servizio in rapporto ai
consistenti sforzi di contenimento delle spese e di investimento per il miglioramento dei servizi offerti agli utenti”.
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