Governo del territorio, Nappi (Lega): centrosinistra svela sua natura contro condono e cittadini in difficoltà
“Oggi la Commissione Urbanistica del Consiglio regionale ha respinto i miei emendamenti al disegno di legge in materia di governo del territorio, destinati a dare risposte concrete al tema dell’abusivismo edilizio di necessità in Campania. Io, primo firmatario, insieme a tutti i colleghi della Lega e del centrodestra, abbiamo tracciato la strada per provare a fare un distinguo sugli abusi e mettere la parola fine alle cieche questioni ideologiche. Purtroppo, il centrosinistra ha confermato ancora una volta il suo vero volto. Si è nascosto dietro presunti accordi col governo e tecnicismi, che non si tengono in piedi e che fingono di ignorare necessità, sacrifici e speranze di centinaia di migliaia di campani il cui diritto alla casa è soffocato da ipocrisie e scelte ormai senza alcun senso. Lo ripresenteremo in Aula per dare un’altra opportunità alla maggioranza di ravvedersi. Ci conforta comunque che tra poche settimane, finalmente, l’emergenza abitativa sarà un tema del prossimo governo di centrodestra a trazione Lega e anche solo l’approccio a queste questioni sarà serio, concreto e soprattutto dalla parte dei cittadini”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e componente della Commissione Urbanistica del Consiglio regionale.
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“Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, e di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” Reg. Gen. N. 160
EMENDAMENTO N. 1
All’art 3, comma 1, lettera a) aggiungere: 9 nonies: La pianificazione urbanistica individua e perimetra gli insediamenti realizzati ed ultimati alla data del 31 marzo 2003 in assenza, anche parziale, dei necessari provvedimenti autorizzatori, al fine di: 1) armonizzare il patrimonio immobiliare comunque esistente con gli interessi sovraordinati di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale, idrogeologico e connessi al rischio sismico; 2) assicurare un livello di urbanizzazione, primaria e secondaria, adeguato ai principi di decoro, salute e sicurezza dei centri abitati; 3) assicurare il razionale inserimento territoriale e urbano degli insediamenti definitivamente realizzati ed ultimati a tale data; 4) nel rispetto del principio di complessiva omogeneità della pianificazione territoriale ed urbanistica, assegnare alle aree di sedime dei manufatti realizzati ed ultimati alla data del 31 marzo 2003, nonché alle ulteriori aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, destinazioni d’uso ed indici/parametri urbanistici che consentano l’accertamento di conformità dei manufatti medesimi; 5) consentire agli aventi diritto di avanzare domanda d’accertamento della conformità dei manufatti realizzati ed ultimati alla data del 31 marzo 2003 esistenti nel perimetro urbano
Relazione Illustrativa
Le nuove forme di tutela e il diverso riparto in materia di “governo del territorio” tra Stato e Regioni posti dalla riforma del Titolo V della Costituzione affida a queste ultime una specifica e fondamentale funzione.
In particolare, il governo del territorio ormai racchiude tanto la precedente materia dell’urbanistica quanto quella dell’edilizia, rispetto alla quale appare incontestabile che la Regione possa avocare a sé la formulazione di specifiche norme di riassetto urbanistico – edilizio anche per la disciplina degli abusi edilizi contestati, nella dimensione di individuare interventi armonici e aderenti alle specifiche locali e alle proprie esigenze economiche, sociali e antropologiche.
In questo contesto normativo rientra la peculiare situazione della Regione Campania. La nostra Regione, ormai da decenni, è interessata da un fortissimo disagio economico, sociale e infrastrutturale anche in termini di dotazioni minime di standard urbanistici, spazi comuni, reti e sottoservizi su tutto il territorio. Tale stato di cose viene persistentemente aggravato da un fenomeno di abusivismo edilizio storicizzato, sovente cd. di necessità, che rappresenta pure l’effetto di politiche territoriali errate. Il risultato è una situazione nella quale diviene complesso persino pianificare un adeguato sviluppo sostenibile in un contesto nel quale circa 60.000 immobili abusivi sono disseminati in modo pressoché diffuso in tutto il territorio regionale, compromettendo anche un’azione di un aggiornamento dei Piani Urbanistici Comunali di cui alla legge n. 16/2004.
Il progetto di legge si inserisce nel quadro brevemente sopra tratteggiato per introdurre uno strumento innovativo, destinato ad affidare alle Amministrazioni comunali, con la regia programmatoria della Regione, una funzione di riordino del proprio contesto urbanistico ed edilizio.
In particolare, si ritiene doveroso avviare armonicamente un processo di pianificazione urbanistica dei singoli territori comunali attraverso una riscrittura delle regole di funzionamento degli strumenti urbanistici che consenta – grazie alla codificazione anche delle condizioni per la realizzazione e/o il completamento delle reti, dei sottoservizi e delle infrastrutture urbane – di definire, in chiave strategica, le modalità di fruizione del territorio da parte dei cittadini.
La peculiarità dell’emendamento si ritrova nel fatto che l’intervento – affidato alla responsabile determinazione degli Enti locali, in ossequio al principio di prossimità nel governo del territorio – attribuisce comunque una funzione sovraordinata agli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale, idrogeologico e sismico. Di conseguenza, l’intervento non si prospetta in termini demolitori dei principi di legalità o tantomeno di premialità per condotte patologiche, ma di semplice rispetto dell’esigenza di assicurare, di fronte ad una situazione sedimentata, livelli di urbanizzazione, primaria e secondaria, adeguati ai principi di decoro, salute e sicurezza dei centri urbani.
Relazione Finanziaria
Il suddetto emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
EMENDAMENTO N. 2
All’art 4, aggiungere il comma 14 bis “Accertamento di conformità“ a. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, entro 270 giorni dalla entrata in vigore, il proprietario e chiunque altro vi abbia titolo può presentare alla competente Amministrazione comunale istanza per l’accertamento della conformità degli interventi realizzati in assenza di titolo edilizio e/o in difformità da esso, a condizione che il dichiarante dichiari di non avere la proprietà o la disponibilità giuridica a titolo definitivo di altri immobili e di aver ivi fissato la residenza unitamente a quella del proprio nucleo familiare. L’istanza deve contenere espressa richiesta di inclusione del manufatto nella perimetrazione di cui all’art. 23, comma 9 nonies, della L.R. n. 16/2004. A tal fine l’interessato è tenuto a documentare, con perizia tecnica asseverata, la consistenza planovolumetrica dell’opera anche al fine di permetterne l’esatta individuazione e le specifiche dimensioni. La pendenza di procedimenti di condono edilizio ex L. n. 47/1985 e L. n. 724/94 per le medesime opere preclude la presentazione dell’istanza di cui al presente comma. b. L’istanza può essere esaminata dal Comune soltanto dopo la conclusione del procedimento pianificatorio di cui alla presente legge. c. La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non attribuisce al richiedente alcun diritto o aspettativa giuridicamente rilevanti ai fini della favorevole modificazione della zonizzazione urbanistica. d. Il rilascio del titolo edilizio in sanatoria è subordinato alla verifica della conformità dell’intervento rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente all’atto dell’adozione del provvedimento stesso. e. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione, con delibera della Giunta regionale, adotta regolamento di disciplina delle procedure amministrative per l’esame delle istanze formulate ai sensi della lettera a. del presente comma. f. Fatti salvi prevalenti interessi pubblici, in caso di presentazione di istanza ai sensi del primo comma del presente articolo, resta in facoltà dell’Amministrazione comunale sospendere, fino alla definizione della relativa procedura, l’esecuzione di eventuali provvedimenti amministrativi sanzionatori già adottati.
Relazione Illustrativa
La modifica al disegno di legge che si propone non opera una sanatoria degli insediamenti realizzati in assenza dei necessari provvedimenti autorizzatori, ma ha l’ambizione di realizzarne un razionale e perimetrato inserimento territoriale e urbano nel rispetto del principio di complessiva omogeneità della pianificazione.
Infatti, nel percorso così delineato, l’accertamento di conformità è un effetto meramente derivato e conseguentemente all’opera di razionalizzazione territoriale operata con gli strumenti urbanistici.
Vale la pena di sottolineare che tale accertamento è comunque riservato ai soli casi di immobile destinato ad uso domestico e personale del richiedente, senza lo spazio per qualsivoglia forma di speculazione.
Anzi, attraverso il gettito che le Amministrazioni possono ricevere quale effetto dell’intervento di accertamento di conformità operato all’esito della pianificazione realizzata attraverso gli strumenti urbanistici, la norma introdotta apre alla prospettiva di dotare le Amministrazioni stesse di nuove risorse da destinare al benessere collettivo, a partire dall’erogazione di quei servizi sociali che negli ultimi anni i Comuni si trovano sovente impossibilitati ad assicurare.
Costituisce norma di chiusura la facoltà, attribuite alle singole Amministrazioni, di adottare un provvedimento di sospensione, fino alla definizione della procedura, dell’esecuzione di eventuali provvedimenti sanzionatori già adottati.
Relazione Finanziaria
Il suddetto emendamento non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
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