Il diritto penale italiano è ben lungi dal realizzare i principi costituzionali in fatto di tutela di diritti inviolabili
Il diritto penale italiano è ben lungi dal realizzare pienamente i principi costituzionali che dovrebbero permeare ed indirizzare l’intero sistema; ad esempio le scelte di politica criminale si incentrano sull’inasprimento delle pene, in contrasto con il dettato dell’art.27 della costituzione, che assegna alla pena una funzione rieducativa.
I Giudici della Corte Europea di Giustizia, con una storica sentenza hanno dichiarato che la pena dell’ergastolo viola i diritti umani, impegnando tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a prevedere negli ordinamenti interni la possibilità di riacquistare la libertà anche per chi è stato condannato alla pena dell’ergastolo.
L’art. 111 cost. non trova piena attuazione; l’imputato ha diritto ad un processo che si celebri nel contraddittorio delle parti in condizione di parità, innanzi ad un giudice terzo e che abbia una ragionevole durata.
Il nostro sistema processuale si fonda sul principio di autorità, che assegna al giudice il diritto alla ricerca della verità; il giudice non deve partecipare al processo d formazione della prova, cercando conferma ad un suo convincimento, ma verificare se il Pubblico Ministero ha provato la responsabilità dell’imputato aldilà di ogni ragionevole dubbio
La ragionevole durata dei processi si può realizzare attraverso una riforma del codice penale che limiti la rilevanza delle fattispecie delittuose ai soli casi di reale allarme sociale, regredendo rispetto a quei fatti pacificamente arginabili nell’ambito civilistico ed amministrativo.
Necessaria sarebbe anche una riforma del codice di rito, che consentisse di estendere il patteggiamento a tutti i reati, in modo da riservare al dibattimento uno spazio residuale laddove realmente necessario ed indispensabile, si pensi ai processi indiziari che sono indissolubilmente legati ad una istruttoria corposa e risolutiva.
In ogni caso, il vaglio del giudice relativo alla congruità ed adeguatezza della pena, sorveglierebbe l’accordo tra le parti.
La risposta punitiva dello Stato non può essere affidata esclusivamente alla pena detentiva, potendosi prevedere sanzioni riparatorie o risarcitorie, in un sistema sanzionatorio articolato e diversificato.
La finalità di rieducazione e reinserimento sociale si realizza anche attraverso un regime carcerario che rispetti la dignità delle persone, in ossequio al dettato costituzionale.
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