Il Garante dei Disabili della Regione Campania, avv. Paolo Colombo: Decreto “Rilancio”, le misure previste per le persone con disabilità
In attesa che il Decreto ‘Rilancio’ venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Garante dei Disabili della Regione Campania, avv. Paolo Colombo anticipa alcune misure che saranno introdotte per le persone con disabilità: “Innanzitutto ci sarà il rinnovo dell’aumento dei permessi della Legge 104, del congedo Covid19 per i lavoratori e l’aumento dei fondi ‘Dopo di Noi’ e non autosufficienza. Ma ecco in dettaglio tutti i provvedimenti inerenti il nostro settore.
Art. 76
AUMENTO PERMESSI LEGGE 104
L’articolo 76 conferma, anche per maggio e giugno, l’aumento dei giorni di permesso previsti dalla Legge 104 (ex articolo 33, legge 104/1992) per i lavoratori con disabilità o lavoratori che assistono familiari disabili, che era stato introdotto per i mesi di marzo e aprile dal Decreto ‘Cura Italia’: vengono previsti altri 12 giorni aggiuntivi complessivi, utilizzabili tra maggio e giugno. Come precedentemente, i 12 giorni totali aggiuntivi portano il totale dei permessi tra i due mesi a 18 giorni totali (3 maggio + 3 giugno + 12 aggiuntivi= 18 giorni complessivi).
ART.75
CONGEDI PARENTALI COVID19
I nuovi congedi parentali COVID retribuiti al 50% previsti dall’art. 23 del ‘Cura Italia’ per i lavoratori del settore privato, autonomi e iscritti alla Gestione separata, e dall’art. 25 per quelli pubblici, sono prolungati di altri 15 giorni, arrivando ad un totale di 30 giorni fruibili dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020.
ART. 75
BONUS BABY SITTER
Il bonus babysitter (utilizzabile alternativamente al congedo COVID, ndr) viene portato a 1.200 euro, specificando che può essere utilizzato anche per centri estivi o altri servizi integrativi per l’infanzia (è incompatibile col bonus nido). Inoltre, tale bonus viene portato da 1.000 a 2.000 euro per i lavoratori del settore sanitario.
ART.77
QUARANTENA E MALATTIA
Con l’art. 77 viene portata al 31 luglio 2020 la data nella quale, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali (non meglio specificati, ndr) attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero, come previsto dall’art.26b del Decreto ‘Cura Italia’.
ART. 78
CUMULABILITA’ BONUS AUTONOMI E ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ
L’Art. 78 sana – in parte – una problematica sollevata da numerosi cittadini: viene reso compatibile il “bonus 600 euro” anche con l’assegno ordinario di invalidità (legge 222/1984) così come peraltro richiesto dalle associazioni delle persone con disabilità.
FONDI DEDICATI
Il Titolo IV è interamente dedicato alle Disposizioni per la disabilità e la famiglia, con aumento dei fondi dedicati per l’anno 2020: +90milioni al Fondo per la non autosufficienza, +20milioni Fondo Dopo di Noi. Viene istituito il Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità con una dotazione fino a 40miolioni di euro a sostegno alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità.
Art.111 Assistenza e servizi per la disabilità
1. Al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l’anno 2020.
2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, è istituito un Fondo denominato “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità” volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2020. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui periodo precedente.
ART. 10 PROROGA PIANI TERAPEUTICI
Vengono prorogati, per ulteriori 90 giorni, i diversi piani terapeutici per persone con disabilità, che includono la fornitura di ausili e protesi per l’incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati all’ospedalizzazione a domicilio.
ART.87 REDDITO DI EMERGENZA
Viene istituito il Reddito di Emergenza (Rem) erogato dall’INPS in due quote ai nuclei familiari in difficoltà economica a seguito dell’emergenza Covid-19. (La misura riguarda tutti i nuclei familiari, e non solo quelli con persone con disabilità, ndr).
1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito “Rem”). Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all’ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.
3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto legge.
Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie di cui al comma 5; c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero le misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE”.
Infine l’avvocato si sofferma sul documento, che ha avuto un lungo ‘travaglio’ politico: “Si tratta di un documento molto cospicuo – spiega Colombo – contenente misure numerosissime per ridare slancio al Paese a seguito dell’entrata nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. In alcuni casi si tratta della conferma o della proroga di misure già previste dai decreti ‘Cura Italia’ e Liquidità”.
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