Tribunale di Nola: rigettato il ricorso per mobbing dell’ex comandante di Pomigliano, Luigi Maiello. L’amministrazione comunale ha agito in modo legittimo per il giudice
POMIGLIANO D’ARCO, 3 APRILE 2024 – Questa mattina il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola ha emesso ordinanza sul ricorso per mobbing intentato dall’ex comandante della polizia municipale di Pomigliano d’Arco, Luigi Maiello, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmine Medici, con cui chiedeva che venisse accertata la condotta ritorsiva, persecutoria e discriminatoria da parte dell’Amministrazione Comunale di Pomigliano d’Arco nei suoi confronti. Il Giudice ha rigettato il ricorso dell’ex comandante Maiello, attestando la piena legittimità degli atti adottati dal Comune di Pomigliano d’Arco che ha sottoposto lo stesso dipendente a due procedimenti disciplinari e, avendo accertato alcune irregolarità nella posizione lavorativa dello stesso, lo ha destituito qualche settimana fa dall’incarico di comandante della polizia municipale, trasferendolo al settore anagrafe. L’ordinanza rimarca la correttezza della linea difensiva dell’Amministrazione Comunale, rappresentata e difesa dagli avvocati, Alfonso Erra e Andrea Napolitano. All’uopo si riporta la motivazione dell’ordinanza del Giudice in favore dell’Amministrazione Comunale di Pomigliano d’Arco: “Con decreto sindacale nr. 5 del 29.01.2024 è stato revocato l’incarico di Comandante della Polizia Locale con assegnazione del dott. Maiello ad altro settore dell’ente, senza alcun pregiudizio della qualifica dirigenziale rivestita e dell’indennità di posizione in godimento (cfr. ali. 79, prod. ricorrente). Si ritiene che neppure tale comportamento, nella sequenza “interrogazione comunale, avvio del procedimento di decadenza dall’impiego e revoca dell’incarico di comandante della Polizia Locale”, possa avere carattere ritorsivo poiché è indubbio che, a seguito di esposto circa la sussistenza di irregolarità del concorso pubblico a cui ha partecipato il ricorrente, l’amministrazione comunale debba dare priorità al pubblico interesse rappresentato dall’esigenza che le assunzioni del personale alle dipendenze della P A avvengano nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità delle amministrazioni. Si ritiene, pertanto, che la condotta del Comune volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal bando sia conforme a legge e sia stata posta in essere non solo nell’interesse generale della collettività, ma anche della stessa parte ricorrente che più di tutti ha interesse a che venga dichiarata la regolarità della sua assunzione. Per tutte le anzidette ragioni, il ricorso cautelare deve essere disatteso, restando assorbita in tale statuizione ogni altra valutazione attinente il periculum in mora della domanda”.
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